Di Comma22 | 6 Novembre, 2017
Categoria: News
Cogliendo l’occasione offerta dalla consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del codice dell’amministrazione digitale (CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82), attivata dal relatore della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, on. Paolo Coppola, l’associazione Comma 22 è intervenuta formulando le proprie osservazioni sul sito dell’Open Government Forum.
Il decreto legislativo in consultazione è l’ennesimo intervento sul codice dell’amministrazione digitale (siamo alla sesta versione) in attuazione da ultimo della legge delega 124 del 2015, che lo aveva ribattezzato “Carta della cittadinanza digitale”.
Le osservazioni riguardano due tematiche che più rischiano di impattare sui diritti dei cittadini:
- la possibile obbligatorietà dello SPID per l’accesso ai servizi on line delle pubbliche amministrazioni;
- l’abrogazione della figura del difensore civico digitale, appena creato e già cancellato.
L’associazione non è intervenuta sulla reale utilità di megagalattici progetti quali:
- l’ennesima riscrittura delle norme relative al domicilio digitale, in un paese dove l’INPS, che detiene gli indirizzi di posta elettronica di quasi venti milioni di utenti, invia le comunicazioni esclusivamente per posta ordinaria e non risponde neppure ai messaggi di posta elettronica certificata;
- l’ennesima riproposizione del punto unico di accesso ai siti web delle pubbliche amministrazioni;
- la creazione di un servizio unico di indicizzazione e ricerca documentale di tutti i documenti soggetti a registrazione di protocollo di tutte le pubbliche amministrazioni.
SPID
Art. 52 dello schema di decreto legislativo (Modifiche alla Sezione III, Capo V, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82):
La rubrica della Sezione III, Capo V, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente: “Identità digitali e istanze”.
Osservazioni dell’associazione Comma 22 onlus
La modifica della rubrica della Sezione III, Capo V, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (“servizi in rete”) che viene rinominata: “Identità digitali e istanze”, è contraddittoria con il contenuto dell’art. 64, (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). Com’è noto infatti, SPID costituisce solo uno strumento di gestione dell’identità digitale, il solo che può essere affidato a soggetti privati. La nuova formulazione rende ancora più stridente il contrasto con le identità digitali attribuite dalle pubbliche amministrazioni (CIE e CNS), nella rubrica della sezione IV – Carte elettroniche, nonostante queste ultime costituiscano requisito per elevare al livello 3° il grado di sicurezza di SPID.
Art. 53 dello schema di decreto legislativo (Modifiche all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82):
All’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
f) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilità la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.”.
Osservazioni dell’associazione Comma 22 onlus
Il comma 3-bis aggiunto all’art. 64 delega al Governo la possibilità di decidere il passaggio all’utilizzo esclusivo di SPID, senza alcun obbligo di acquisire pareri e valutazioni degli effetti sulla cittadinanza di un eventuale utilizzo obbligatorio di SPID, sia dal punto vista economico, essendo SPID un servizio potenzialmente a pagamento, sia dal punto di vista dei rischi di escludere dall’accesso ai servizi on line la popolazione che già attualmente ne usufruisce (20 milioni di credenziali INPS, quasi 10 milioni di credenziali Entratel, senza contare le credenziali attribuite dagli Enti Locali, a fronte delle attuali 1.800.000 credenziali SPID attribuite).
Difensore civico digitale
Art. 15 dello schema di decreto legislativo (Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82):
…
c) al comma 1-quater, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: “1- quater. É istituito presso l’AgID, con le ricorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l’ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le segnalazioni ritenute fondate sono pubblicate in un’apposita area del sito Internet.
Testo attualmente vigente:
1-quater. Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Al difensore civico per il digitale chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l’ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Osservazioni dell’associazione Comma 22 onlus
La riscrittura dell’art. 17, comma 1-quater, costituisce nei fatti l’abrogazione della figura del “difensore civico per il digitale”, istituita con il decreto legislativo n. 179 del 26 agosto 2016: la centralizzazione in capo all’AGID di funzioni precedentemente attribuite a migliaia di pubbliche amministrazioni non può che essere intesa come cancellazione di tale figura, soprattutto se si osserva che l’unica sanzione prevista è la pubblicazione in un’apposita area del sito Internet dell’Agid delle segnalazioni ritenute fondate.
A proposito di inadempienze, andrebbe ricordato che la stessa AGID non ha ancora dato attuazione, dopo quasi un anno e mezzo dal varo della norma, a quanto previsto dall’art. 17, comma 1-quinquies: “AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.”