Dopo tre anni il Governo si ricorda del divario digitale per giustificare altri soldi alle imprese

Di Comma22 | 14 Maggio, 2024

Dopo tre anni il Governo si ricorda del divario digitale per giustificare altri soldi alle imprese

Categoria: News

Abbiamo più volte cercato di documentare come la digitalizzazione nel nostro paese sia guidata dagli interessi delle imprese private del settore anziché dall’obiettivo di semplificare la vita ai cittadini.

Basti pensare che lo SPID – unico paese in tutta Europa – è stato reso obbligatorio visto che non era stato scelto volontariamente dai cittadini, e che, mentre all’inizio non prevedeva costi, ora attinge risorse del bilancio pubblico.
Una ulteriore prova di quanto disinteresse ci sia nei confronti delle esigenze dei cittadini si può trovare nel decreto legge 19/2024, ora legge 56/2024, che all’articolo 201 interviene di nuovo sul Sistema di Gestione delle Deleghe; interviene di nuovo perché il Sistema di Gestione Deleghe è stato istituito tre anni fa con il decreto legge 31 maggio 2021, n. 772.

Infatti il Governo, nel momento in cui rendeva obbligatorio l’accesso con SPID ai servizi online delle pubbliche amministrazioni, si preoccupò di prevedere la possibilità, per chi non era in grado di utilizzare le cosiddette identità digitali, di delegare una persona di fiducia ad accedere e operare per suo conto, tant’è che la norma (art. 38) reca “Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale. Anche in questo caso la previsione è rimasta solo sulla carta, perché alla norma, in tre anni, non ha fatto seguito alcuna attuazione.
Se si confrontano le due versioni,
quella iniziale e quella ora reiterata, non emergono grandi differenze, se non per gli aspetti finanziari: tre anni fa si prevedeva un’attuazione a risorse invariate, ora vengono stanziati un milione e mezzo circa di euro per l’anno 2024 e tre milioni di euro per l’anno 2025. Quello che fa apparire scandalosa la vicenda è che il Poligrafico dello Stato, cui resta affidata la gestione del sistema, possa aver bloccato l’attuazione della norma in assenza di ulteriori nuovi finanziamenti: va infatti ricordato che per l’emissione della nuova carta di identità elettronica (44.208.297 CIE emesse a oggi) il Poligrafico dello Stato ha incassato, grazie al costo esorbitante della CIE (euro 16,79 al netto di euro 5,38 destinati ai Comuni), la somma di più di 742 milioni di euro.
C’è ancora un aspetto preoccupante
che riguarda la sorte delle deleghe già attivate dai cittadini per l’accesso ai servizi online di quelle pubbliche amministrazioni, come INPS e Agenzia delle Entrate, che, di fronte alla mancata attuazione della norma di tre anni fa, hanno pensato bene di attivare propri sistemi di delega.

1
Legge 29 aprile 2024, n. 56
Art. 20 –
Modifiche al codice dell’amministrazione digitale

1. Al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) l’articolo 64-ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 64-ter (Piattaforma di gestione deleghe). – 1. Il cittadino iscritto ((nell’ANPR)) può delegare l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono ((l’identificazione informatica a)) non più di due soggetti iscritti ((nell’ANPR)), titolari dell’identità digitale di cui all’articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.
2. ((Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1)) tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega è revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui ((al comma 5 dell’esercizio)) della delega da parte del delegato.
3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile ((nella piattaforma)) di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all’articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l’accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato.
4. I gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l’esistenza di eventuali deleghe ((conferite)) al cittadino che effettua l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni.
5. Ai fini di cui al comma 1, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L’accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in capo all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo rientra nel programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del PNC di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l’anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l’anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell’ambito del Fondo complementare al PNRR, per l’Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1 ((,)) di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.».

2
Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77
Art. 38 –
(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale)

2. Al fine di semplificare e favorire l’utilizzo del domicilio digitale e dell’identità digitale e l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle nuove tecnologie, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) dopo l’articolo 64-bis, è aggiunto il seguente:
“Art. 64-ter (Sistema di gestione deleghe)
1. È istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.
2. Il SGD consente a chiunque di delegare l’accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell’identità digitale di cui all’articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalità di acquisizione della delega al SGD.
3. A seguito dell’acquisizione della delega al SGD, è generato un attributo qualificato associato all’identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall’AgID con Linee guida.
Tale attributo può essere utilizzato anche per l’erogazione di servizi in modalità analogica.
4. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD.
5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l’erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione.
6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità ((spettanti)) all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalità di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, ((sentiti)) l’AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ((definiti)) le caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
8. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.”;