Il diritto del cittadino di non fare la spola tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni, che si devono parlare tra di loro e non attraverso gli utenti, è sancito dalla legge dal 1990: se una pubblica amministrazione ha bisogno di acquisire atti o documenti in possesso di un’altra pubblica amministrazione deve chiederli alla pubblica amministrazione che li detiene e non scaricare sul cittadino l’onere di andarli a reperire per farseli portare.
Per la consueta abitudine a riscrivere continuamente le leggi, anziché verificare la loro attuazione, si è arrivati nel 2011 a prevedere il divieto di presentare certificazioni a una pubblica amministrazione.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 18 (Autocertificazione)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità’ e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità’ che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 40 – Certificati
1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità’ personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e’ apposta, a pena di nullità’, la dicitura: “Il presente certificato non può’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
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Art. 43 – Accertamenti d’Ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché’ tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.