Il diritto al risarcimento dei danni
Da tanti anni (a partire dalla sentenza n. 500/1999 della Corte di Cassazione) la giurisprudenza ha sancito il diritto del cittadino al risarcimento del danno ingiusto causato da una pubblica amministrazione.
Leggi successive alla sentenza hanno introdotto nell’ordinamento la previsione esplicita del diritto al risarcimento del danno ingiusto e in particolare, non a caso, per il ritardo della pubblica amministrazione.
Per la consueta abitudine di scrivere sempre più leggi senza curarsi dell’attuazione di quelle esistenti, è stato perfino previsto un indennizzo per il mero ritardo, senza cioè che il cittadino debba dimostrare il danno subito. Norma ovviamente mai attuata.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 2-bis – Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento.
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.