Di Comma22 | 24 Ottobre, 2017
Categoria: News
Da alcuni mesi, diversi Comuni (tra i quali Roma e Milano) hanno cominciato a distribuire ai cittadini ai quali è scaduta la carta d’identità, esclusivamente la “nuova” carta d’identità elettronica[1], che precedentemente era distribuita solo su richiesta. Anche in questi Comuni la carta d’identità cartacea continua ad essere consegnata, in tempo reale, solo nei casi di urgenza per viaggi, concorsi e altre situazioni di necessità. E questo è un evidente paradosso, se si considera che la digitalizzazione viene sbandierata come lo strumento per tagliare tempi e costi della pubblica amministrazione.
Altri Comuni (tra i quali Firenze e Bologna) distribuiscono alternativamente, sia la carta d’identità elettronica, sia quella cartacea.
Una parte residua di Comuni, ancora non partecipa al progetto e distribuisce esclusivamente la carta d’identità cartacea.
La prima questione che si pone è quella sull’obbligatorietà o meno del passaggio alla nuova carta d’identità elettronica. Quella attuale, varata nel 2015, è la terza versione; la prima, prevista dalle leggi Bassanini risale al 1997; la seconda risale al 2005, senza contare che dal 2011 al 2015 c’è stata una legge che ne prevedeva un’altra versione ancora, che unificava tessera sanitaria e carta d’identità elettronica, legge poi abrogata perché troppo razionale o forse poco conveniente per i gruppi di pressione che condizionano le politiche governative.
In realtà sono possibili scelte diversificate da Comune a Comune perché nessuna legge dice che è obbligatorio passare alla nuova carta d’identità elettronica: lo diceva una legge del 2005, che arrivava a fissare la data del passaggio al 1° gennaio 2006, ma si riferiva ad un’altra versione della carta d’identità elettronica. I Comuni che hanno deciso per l’obbligatorietà lo hanno fatto sulla base di una delle circolari del Ministero dell’Interno, anche queste contraddittorie, e che comunque non costituiscono norma di legge.
La questione dell’obbligatorietà ha rilevanza per altri due aspetti.
Il primo riguarda il costo, che viene fatto ricadere interamente sui cittadini: nonostante gli stanziamenti già presenti nel bilancio dello Stato, il costo della carta d’identità elettronica è esorbitante, pari a più di quattro volte il costo della carta d’identità cartacea (€ 22,21 a fronte di € 5,42). Eppure la norma del 2011, quella poi abrogata, prevedeva la gratuità del documento elettronico che avrebbe dovuto unificare tessera sanitaria e carta d’identità elettronica. Ci sono poi dei paradossi, come il raddoppio dei diritti di segreteria in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta d’identità di cui si chiede il duplicato, frutto di un’applicazione a casaccio del regolamento per l’applicazione del TULPS[2] , che prevede il raddoppio dei diritti di segreteria solo per il caso di smarrimento della carta d’identità, e prevede l’esenzione per chi stia in stato di povertà. Oppure la richiesta di portare esclusivamente la foto su supporto cartaceo: sarà poi scannerizzata dall’impiegato e inoltrata al Ministero dell’Interno. E la digitalizzazione? O ancora la richiesta del pagamento in contanti presso la cassa del Municipio (a Roma Capitale, non in un Comune sperduto) mentre si discute di introdurre l’obbligatorietà del bancomat per qualsiasi esercente.
Il secondo è quello dei tempi: laddove la carta d’identità elettronica è stata resa obbligatoria i tempi del rilascio si sono dilatati arrivando anche a superare i 90 gg, che sono il limite massimo previsto dalla legge 241 del 1990 per i procedimenti amministrativi. In alcuni municipi di Roma sul programma Tu Passi, da utilizzare per le prenotazioni, alla richiesta di appuntamento compare addirittura la risposta <nessuna data disponibile>. Non è possibile monitorare la situazione degli altri Comuni che utilizzano il programma di prenotazioni del Ministero dell’Interno, che consente la visura delle date disponibili al singolo utente registrato.
[1] Introdotta dall’art. 10 (Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d’identità elettronica) del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché’ norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
[2] Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 291
La carta d’identità è esente da tassa di bollo.
All’atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere oltre che i diritti di segreteria, di cui all’allegato n. 5 al regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale, un diritto non superiore a lire una esentandone le persone iscritte nell’elenco dei poveri.
In caso di smarrimento, il duplicato della carta d’identità è soggetto al pagamento di doppio diritto.