Di Comma22 | 7 Febbraio, 2022
Categoria: News
Ormai da cinque anni la maggior parte dei Comuni rilascia ai cittadini ai quali è scaduta la carta d’identità cartacea, esclusivamente la “nuova” carta d’identità elettronica (CIE).
A oggi sono state emesse più di 26 milioni di CIE ed è immaginabile che nei prossimi cinque anni si arrivi a una sostituzione pressoché totale della vecchia carta d’identità con la nuova CIE.
Da ottobre 2021 la quasi totalità delle pubbliche amministrazioni ha disattivato le credenziali per l’accesso ai servizi online, come il PIN per l’INPS o Fisconline per l’Agenzia delle Entrate e da allora la CIE è uno dei tre strumenti utilizzabili per l’accesso ai servizi online delle pubbliche amministrazioni, con SPID e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Per quanto riguarda la CIE, il primo problema che si pone è la complessità dello strumento.
Nel rispetto della normativa europea sono previsti tre livelli di sicurezza per le credenziali di accesso ai servizi online: basso (1), significativo (2), ed elevato (3).
Per l’accesso con SPID il livello di sicurezza richiesto è il secondo (significativo) o a due fattori (una username e una password temporanea rilasciata attraverso l’utilizzo di un cellulare abbinato a un indirizzo email). Poiché il livello di sicurezza è determinato sulla base delle caratteristiche del servizio richiesto, è ovvio che il livello di sicurezza dovrebbe essere lo stesso quali che siano le credenziali utilizzate per la richiesta di accesso, SPID, CIE o CNS.
Invece, incredibilmente, l’utilizzo della CIE prevede solo il livello di sicurezza elevato: per poter accedere ai servizi online, la CIE deve essere letta da uno smartphone dotato di tecnologia NFC (near field communication, vale a dire che lo smartphone deve leggere il segnale radio inviato dalla CIE). Questa complicazione appare ingiustificabile, dato che la CIE è già abbinata a un indirizzo di posta elettronica e a un cellulare, e che pertanto non dovrebbe essere difficile prevedere anche per la CIE una procedura di accesso con livello 2 (significativo), di certo più agevole dell’attuale sistema.
Tanto più ingiustificabile appare la scelta di complicare l’utilizzo della CIE dato che a regime, cioè entro cinque anni, la quasi totalità della popolazione avrà la disponibilità della CIE: nei fatti, questa scelta disincentiva l’utilizzo della CIE per l’accesso ai servizi online delle pubbliche amministrazioni e incentiva l’utilizzo dello SPID, indirizzando l’utenza verso i fornitori di servizi privati.
Per di più, oltre alla irrazionale complicazione dello strumento, la CIE ha un costo esorbitante e ingiustificato di 22,21 euro, quadruplicato rispetto alla carta d’identità cartacea (5,42 euro).
Inoltre, alcuni Comuni, come Roma Capitale, continuano ad applicare un Regio Decreto del 1940[1] e a richiedere il raddoppio dei diritti di segreteria in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta d’identità, arrivando a far pagare la CIE 27,63 euro, nonostante una circolare del Ministero dell’Interno di trenta anni fa abbia chiarito che non esiste più il duplicato della carta d’identità e che si tratta in ogni caso di un nuovo documento.
Resta irrisolto, infine, il problema dei tempi di rilascio, nonostante i cittadini italiani abbiano versato alle Casse dello Stato e dei Comuni già più di mezzo miliardo di euro per ottenere la CIE.
A gennaio 2019, sul sito di Agenda Digitale, è stata pubblicata una rilevazione dei tempi di attesa nelle principali città per avere la CIE, con risultati disastrosi: una media di tre mesi a Roma e due mesi a Torino.
A distanza di tre anni, come segnalano vari articoli di stampa, la situazione è peggiorata, e le attese sono arrivate a superare i sei mesi a Roma e i sette mesi a Torino, solo per fare due esempi.
Eppure, considerato che con l’entrata a regime dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) tutti i dati necessari all’emissione della CIE sono già in possesso della pubblica amministrazione, non dovrebbe essere difficile semplificare la procedura per il rilascio della CIE.
[1] Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 291
La carta d’identità è esente da tassa di bollo.
All’atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere oltre che i diritti di segreteria, di cui all’allegato n. 5 al regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale, un diritto non superiore a lire una esentandone le persone iscritte nell’elenco dei poveri.
In caso di smarrimento, il duplicato della carta d’identità è soggetto al pagamento di doppio diritto.