Di Comma22 | 1 Febbraio, 2021
Categoria: News
Uno spot che pubblicizza il cashback, il rimborso del 10% degli acquisti con strumenti di pagamento elettronici, da dicembre scorso promuove anche la lotteria degli scontrini: “e dal 2021 partecipi anche alla lotteria degli scontrini”. Per poter pubblicizzare la lotteria, il legislatore ha previsto una apposita norma di deroga al divieto di pubblicità per giochi e scommesse.
In realtà, la lotteria degli scontrini non c’entra niente con il cashback: nonostante lo spot abbia generato l’idea che basti partecipare al cashback per partecipare anche alla lotteria degli scontrini, si tratta di due procedure completamente diverse, gestite da soggetti diversi con adempimenti diversi. Apparentemente, la procedura per partecipare alla lotteria degli scontrini sembra più semplice: basta inserire nel sito predisposto dall’Agenzia delle Dogane il proprio codice fiscale e si ottiene un codice lotteria da esibire a ogni acquisto con moneta elettronica (carte di debito o credito, app di pagamento).
Prima cosa incomprensibile: perché non è stata prevista una procedura unica con il cashback, dato che il presupposto di entrambe le iniziative è l’utilizzo di moneta elettronica? Il passaggio attraverso il codice lotteria viene motivato con l’esigenza di impedire il tracciamento degli acquisti, esigenza, invece, non considerata per il cashback.
La procedura per acquisire il codice lotteria è aperta da due mesi, ma sul sito dell’Agenzia delle Dogane non è presente alcun contatore del numero di codici fiscali inseriti, così, al momento, non è possibile fare previsioni sul successo dell’iniziativa, che va misurata in prospettiva con l’incremento dell’emissione di scontrini fiscali da parte degli esercenti. Certo è che, come è stato giustamente osservato, condizione per il successo di analoghe iniziative già sperimentate in altri paesi, è la semplicità della procedura: i paesi che hanno registrato i migliori risultati hanno scelto meccanismi molto semplici, tipo gratta e vinci, mentre quella adottata da noi prevede un ulteriore passaggio per l’acquirente, che deve esibire il codice lotteria, e per l’esercente, che lo deve scansionare o inserire manualmente sul registratore di cassa.
Per di più, nonostante l’ultimo rinvio al primo febbraio 2021, Confcommercio e Confesercenti denunciano come gran parte degli esercenti non abbiano ancora adeguato i registratori di cassa, per i costi elevati in periodo di pandemia.
La perla finale sulla procedura è l’alternatività tra inserimento del codice fiscale e inserimento del codice lotteria per gli acquisti detraibili in sede di dichiarazione dei redditi, che fa parlare qualcuno di “dilemma spese mediche: meglio la detrazione sicura o tentare la vincita?”
Roba da matti.